Casistica sequestri e pignoramenti
Gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità dell’esecuzioni di pignoramenti e sequestri per i dipendenti statali e dipendenti di pubbliche amministrazioni autonome. Nel primo caso, riguardante gli impiegati statali i pignoramenti di salari, retribuzioni e stipendi vengono eseguiti dal capo dell’ufficio, ispettore generale presso il Ministero del Tesoro, diversamente dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato poiché in tal caso il sequestro verrebbe effettuato dalla direzione generale delle stesse, di cui, la persona incaricata è il Direttore Generale. Per quanto riguarda i salariati delle imprese e aziende (vedi art 1) il sequestro viene effettuato dal legale rappresentate dell’amministrazione da cui i salariati dipendono. I sequestri e i pignoramenti come riferito nell’articolo Impignorabilità e incedibilità di stipendi, pensioni e salari vengono effettuati per cause dovute a debiti verso lo stato, comuni e province.