Casi di incedibilità

Nello specifico l’articolo 1 sancisce che non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati i stipendi, gli assegni, l’eventuali gratificazioni, i sussidi e le pensioni che le aziende, i comuni, le province, gli istituti di beneficenza o altri enti (incluse le aziende autonome) offrono ai propri dipendenti conseguentemente al lavoro svolto. Per dipendenti statali sono compresi anche i lavoratori del segretariato della Presidenza della Repubblica.

L’articolo 2 definisce l’eccezioni alla impignorabilità e alla insequestrabilità, ovvero; gli stipendi, gli assegni, le gratificazioni, le indennità, la pensione e i salari possono essere pignorati e sequestrati fino ad un terzo (caso a) e ad un quinto (caso b e c) se sussistono le seguenti cause:

  1. Alimenti dovuti per legge
  1. Debiti verso lo stato o verso le imprese
  2. Tributi dovuti ai comuni, alle province o allo stato

Il pignoramento non può essere maggiore del quinto sopra citato, la cifra è da intendersi al netto delle ritenute.